PARTE I:

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

CAPITOLO I

Iscrizione e tesseramento

(vedi articolo 8 dello Statuto)

Articolo 1

La domanda d’iscrizione alla Cisl deve essere sottoscritta dall’interessato e indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell’aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all’interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l’aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 2

L’iscrizione alla Cisl va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell’arco dell’anno, vale la scelta individuale dell’iscritto.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che continuino a svolgere un’attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella nuova categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all’art. 31 L. 300/70 e all’art. 3 D.Lgs. 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tal fine il programma per la gestione on – line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l’unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell’Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.

Il completamento dell’Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d’intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Articolo 3

L’iscrizione alla Cisl decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All’iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell’anno in corso.

All’inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l’anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Confederale le/i socie/i espulse/i dalla organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Comitato direttivo/Consiglio Generale medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione sindacale territoriale.

I soci espulsi dall’Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell’espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell’organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO II

Le incompatibilità funzionali

(vedi articoli 25 e 26 dello Statuto)

Articolo 5

Al fine di dare piena attuazione ai princìpi contenuti negli articoli 2 e 3 dello Statuto USR, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite, oltre quelle previste dagli artt.5 e ss. del presente regolamento, le seguenti “incompatibilità funzionali”:

  1. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;

  2. Candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali.

  3. Per i livelli istituzionali subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto confederale;

  4. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 7 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 11.

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s’intende per incompatibilità la condizione dell’appartenente ad Organi che, per aver assunto uno qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 5 e 7 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall’art 26 e segg. del presente Regolamento.

Articolo 7

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di componente della Segreteria confederale, di Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o delle USR; di componente delle Segreterie di USR; di Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o di UST e di componente di segreteria di UST; di componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di affiliazione. Con decorrenza dal XVIII Congresso, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale di prima e seconda affiliazione con più di 6.000 iscritti e le cariche di componente di segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di 1.000 iscritti.

Le federazioni nazionali di categoria nei rispettivi regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

Articolo 8

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 9 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Cisl.

Sono enti collaterali alla Cisl gli enti promossi dalla Cisl ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Cisl (Inas).

Sono associazioni collaterali alla Cisl (Sicet – Adiconsum – Iscos – Anolf -Anteas – La Famiglia in Rete) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle federazioni di categoria, delle USR o delle UST, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell’applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl (Esempio: Caf), delle federazioni di categoria, delle USR, o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell’Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell’Organizzazione.

Sono da considerare agli effetti del presente regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla Cisl come previsto dalle norme statutarie.

Sono incompatibili:

  • gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale aggiunto e di componente di segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

  • gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale aggiunto e di componente di segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla Cisl. Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale aggiunto e di componente di segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle Camere di Commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l’incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all’interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L’assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell’articolo 10 del presente regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretario Generale, Segretario Generale aggiunto e componente di segreteria di struttura confederale o categoriale.

Articolo 10

L’identificazione delle Associazioni che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale USR che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria USR, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale USR il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 11

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall’elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest’ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano

state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, (art 10, I comma reg. att. Statuto Usr), pena la decadenza dalla carica sindacale.

I comitati esecutivi delle strutture orizzontali, USR e UST, sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità di cui all’articolo 5 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub- comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui all’articolo 25 dello Statuto Usr e di cui all’art. 5 lettera a e c del presente regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all’esercizio dell’opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

Il Dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 7 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall’assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b del comma 1 del medesimo art. 5 del regolamento di attuazione dello Statuto Usr decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l’autorizzazione di cui al II comma dell’articolo 25 dello Statuto USR decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato art. 25 dello Statuto USR possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

  1. dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;

  2. dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;

dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale

Articolo 12

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

Le/I componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione nazionale pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati dagli artt. 26 Statuto USR, e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall’accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all’interessato l’avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Cisl.

Spetta alle Segreterie Regionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell’organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall’avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria Regionale Confederale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Unione Sindacale Territoriale.

Nel caso di decadenza dall’incarico di Segretario Generale della Unione Sindacale Regionale, gli adempimenti previsti nel comma 7 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

Nel caso di decadenza dall’incarico di Segretaria/o generale di Federazione regionale gli adempimenti previsti dal comma 5 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria nazionale di Federazione.

Articolo 13

Ai fini dell’applicazione dell’art. 26 comma 1 dello Statuto, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, si stabilisce che:

per le/i Segretarie/i Generali Agg. di USR/UST, di Federazione Regionale e di Federazione territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale, il periodo massimo è di 3 mandati (12 anni).

La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per le/i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell’articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell’applicazione dell’articolo 26 comma 2 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

CAPITOLO III

La designazione dei rappresentanti Cisl

(vedi articolo 3 dello Statuto)

Articolo 14

I Comitati esecutivi ai vari livelli (Unione Sindacale Regionale, Unione sindacale territoriale, Federazione regionale e territoriale di categoria) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell’organizzazione in Enti, associazioni e/o società esterne all’organizzazione, avuta presente la compatibilità con l’art. 9 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Usr e l’esigenza di assicurare:

  1. la piena autonomia del sindacato

  2. il più alto grado di competenza e professionalità;

  3. la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 15

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell’attività svolta; segnalano

tempestivamente i problemi interessanti l’organizzazione sindacale,ricevono dalla stessa le relative istruzioni.

Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato esecutivo, anche ai fini dell’eventuale revoca del mandato.

Articolo 16

Le designazioni dei rappresentanti, di cui all’articolo 14 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dall’art. 14 del presente Regolamento. L’ accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell’atto di designazione.

Nella rappresentanza della Cisl negli Enti previdenziali, territoriali, regionali e nazionali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della F.N.P.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell’organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alle Segreterie confederali competenti per territorio.

La Segreteria Confederale competente per territorio può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali del designato.

Articolo 17

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l’organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato esecutivo confederale nei Regolamenti Economici (dirigenti e operatori).

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO IV

Validità delle sedute, votazioni e composizione delle Segreterie

(vedi articoli 12 e segg. e 38 dello Statuto)

Articolo 18

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all’inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 19

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.

Le proposte di presidenza della società CAF, le Presidenze degli enti, e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l’organo che esercita l’elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

  • Unioni sindacali territoriali tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E’ possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti; Unioni sindacali territoriali coincidenti con le Aree Metropolitane e con un numero di iscritte/i superiore a 70.000, fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E’ possibile affidare incarichi su specifici progetti a operatrici/i politici, anche di zona, della UST;

  • Unioni sindacali regionali, con un numero di iscritte/i inferiore a 260.000, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E’ possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti. Unioni sindacali regionali con un numero di iscritte/i compreso tra 260.000 e 500mila, fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E’ possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

  • Unioni sindacali regionali, con un numero di iscritte/i superiore a 500mila, fino a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. E’ possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;

  • Federazioni territoriali di categoria tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E’ possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

  • Federazioni regionali di categoria tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. Per la FNP, fino a quattro componenti per strutture regionali FNP con un numero di iscritte/i superiore a 180.000. E’ possibile affidare all’esterno della segreteria incarichi su specifici progetti. Federazioni regionali di categoria regionalizzate o interregionalizzate da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E’ possibile affidare all’esterno della segreteria incarichi su specifici progetti.

Nelle strutture di Federazione di categoria e confederali a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni degli organismi, con il voto 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso o altra causa.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Le disposizioni previste dall’art. 20 del presente Regolamento, entreranno in vigore con lo svolgimento del XII Congresso.

Per le Ust e le Federazioni Territoriali di Categoria interessate da processi di accorpamento, i componenti della Segreteria potranno arrivare sino ad un massimo di cinque a prescindere dal numero degli iscritti.

Tale deroga avrà effetti per il mandato relativo alla fase di accorpamento.

Eventuali ulteriori deroghe, per casi particolari, dovranno essere deliberate dal Consiglio Generale della USR interessata all’accorpamento delle strutture territoriali e proposte alla Segreteria Confederale.

Articolo 22

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla Cisl; a parità di iscrizione alla Cisl, il più anziano di età.

CAPITOLO V

Dimissioni dagli organi

Articolo 23

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall’applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall’organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tale scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della segreteria.

CAPITOLO VI

Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 24

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all’ordine del giorno. Per l’illustrazione delle mozioni d’ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria confederale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori confederali o esperti per le particolari materie in discussione. I singoli membri degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 25

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell’organizzazione.

I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VII

I Collegi dei probiviri

(vedi articoli 9, 20-24 e 42 dello Statuto)

Articolo 26

I ricorsi al Collegio dei probiviri di Unione Sindacale Regionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell’evento.

Il termine di giorni 15, fissato dall’art. 10 dello Statuto confederale per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

Per il ricorso al Collegio confederale dei probiviri si richiama l’art. 26 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell’atto presso gli uffici del collegio competente. L’Ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell’atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell’art. 29 del presente regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all’organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli eventuali controinteressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell’art. 21 dello Statuto USR.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

L’improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l’integrazione del contraddittorio. L’ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l’obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, decorsi inutilmente i quali il collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l’estinzione del procedimento.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non si pronunci entro il termine di cui al 1^ comma, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell’interessato o della Segreteria Usr, entro il termine di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Articolo 27

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a giudicare in prima e unica istanza sui conflitti di competenza tra i collegi e sulle controversie devolute ai collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria, nelle decisioni richieste a norma dell’art. 69 comma 2 del presente Regolamento, e nei casi previsti dall’art 11 Statuto confederale.

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui all’ultimo comma dell’articolo 11 dello Statuto confederale spetta a tutti i soci e alle strutture della Cisl. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni al Collegio Confederale dei Probiviri.

Essa va inoltre notificata a tutte le parti a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui il Collegio dei probiviri di Unione Regionale non si pronunci entro il termine di cui all’articolo 26 del regolamento, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell’interessato o della Segreteria della USR entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Articolo 28

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio confederale dei probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri di prima istanza.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due commi precedenti resta sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno nonché dalla data di celebrazione del congresso confederale alla data di insediamento del nuovo collegio, nonché nelle ipotesi previste dall’art. 20, comma IX, dello Statuto USR e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.

Articolo 29

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei Probiviri di cui all’art. 20 dello Statuto USR si deve fare riferimento all’oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all’art. 11, III comma dello Statuto Confederale La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso di cui all’art. 26 del presente Regolamento.

Articolo 30

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all’art. 26 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 31

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali ed orizzontali cui si riferiscono. Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all’esame della Commissione verifica poteri dell’istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 32

La convocazione del Collegio dei Probiviri è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Articolo 33

Nelle ipotesi previste dall’art. 22, comma 3, dello Statuto Usr, la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritto.

A tal fine il Collegio dei Probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, deliba l’ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Articolo 34

Nelle ipotesi previste dall’art. 23, comma 3, dello Statuto USR, il Collegio dei Probiviri deve provvedere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l’Organo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall’emissione, al Collegio competente per la ratifica. Il presidente di tale collegio convoca il collegio entro le 96 ore successive.

Articolo 35

Nelle ipotesi previste dall’art. 24 comma 2 dello Statuto USR la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritto può adire per l’omessa denuncia, ai sensi dell’articolo 16, comma II dello Statuto confederale, il competente Collegio dei probiviri per l’inizio dell’azione disciplinare.

In tale ipotesi il Presidente del collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l’inizio del procedimento.

PARTE III

NORME SUGLI ORGANI DELLA USR

CAPITOLO VIII

Il Congresso della USR

(vedi articoli da 9, 10, 11 e 38 dello Statuto)

Articolo 36

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso confederale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l’obiettivo di realizzare un’effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al trenta per cento.

Articolo 37

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, delle USR e delle UST, dovranno prevedere, nelle liste, un’appropriata percentuale.

I regolamenti prevederanno altresì un’adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i. Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

Articolo 38

La FNP partecipa ai congressi confederali con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla Cisl nel quadriennio precedente l’anno di effettuazione del Congresso

CAPITOLO IX

Il Consiglio Generale Confederale

(vedi articoli 9,12,13,14 e 41 dello Statuto)

Articolo 39

ll Consiglio Generale regionale è costituito:

  1. da 18 componenti di diritto in rappresentanza delle Federazioni regionali di categoria, nella persona del Segretario Generale o del dirigente responsabile comunque denominato, di cui

    • 16 in rappresentanza delle Federazioni regionali di categoria di I affiliazione

    • 2 ulteriori componenti in rappresentanza delle Federazioni regionali di categoria di II affiliazione al fine di realizzare la piena rappresentanza di entrambe le federazioni comprese nella I affiliazione.

  2. da n. 29 rappresentanti di Federazione regionale di categoria, di cui 14 elette/i dal Consiglio generale della FNP. Il riparto dei 15 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni regionali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio precedente l’anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 15 la media del numero complessivo di iscritti alla USR, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l’anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori. Qualora risultasse eletto un numero di componenti inferiore a 14 il Consiglio regionale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante;

  3. dai Segretari Generali delle Unioni Sindacali Territoriali, o, in mancanza, dai dirigenti responsabili comunque denominati;

  4. da n. 26 rappresentanti delle Unioni Sindacali Territoriali, ripartiti con un quoziente ottenuto dividendo per 26 la media del numero complessivo di iscritti alla USR nel quadriennio precedente l’anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;

  5. da n. 82 componenti eletti dal Congresso regionale, di cui 13 candidati dalla FNP regionale; qualora risultasse eletto un numero inferiore ai 13 il Consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere eletti tutti i soci della Cisl tranne coloro che sono già componenti del Consiglio Generale a norma delle lettere a, b, c, d del presente articolo;

  6. dalla responsabile del Coordinamento Donne.

I rappresentanti di cui alle lettere b e d sono eletti dai rispettivi Consigli generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto e, va garantita un’equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente art. 20. In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera e, questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP; in tal caso la FNP avrà diritto a designare il componente subentrante.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl (art. 5 Regolamento Confederale e 44 dello Statuto Confederale), le/i responsabili dell’INAS, del CAF, dell’ADICONSUM, dell’ISCOS, del SICET, dell’ANTEAS, la/il Presidente e la/il Coopresidente dell’ANOLF, la/il Presidente dell’Associazione “La Famiglia in Rete”.

Articolo 40

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale di cui alle lettere a, b, c, d dell’art. 39 del presente regolamento venga eletto componente la Segreteria USR ed opti per quest’ultima carica, resterà elemento del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario USR.

Le/I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria confederale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 41

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell’Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell’Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l’elezione della Presidenza.

Articolo 42

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall’articolo 12, comma IV dello Statuto USR, e la conseguente indicazione dell’ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all’ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dallo stesso comma del citato articolo 12 dello Statuto USR è effettuata dalla Segreteria che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

La convocazione dei Consigli generali per la convocazione dei congressi delle strutture orizzontali interessate da processi di accorpamento è affidata alla USR

Articolo 43

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici della USR.

Articolo 44

La Segreteria USR può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l’attività dell’organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l’ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all’ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 45

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell’articolo 12 dello Statuto USR.

Alla Convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 46

Il Consiglio generale può costituire commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

Le/I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l’attività del Consiglio Generale.

Articolo 47

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 48

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del “plenum” di tali organi in sostituzione di quelli vacanti.

CAPITOLO XI

Il Comitato Esecutivo della USR

(vedi articoli 15 e 16 dello Statuto)

Articolo 49

Il Comitato esecutivo è composto:

      1. da n. 27 componenti elette/i dal Consiglio Generale nel proprio seno;

      2. dai componenti la Segreteria Regionale Usr Cisl Sicilia;

      3. dalla Responsabile del coordinamento femminile.

Al Comitato Esecutivo partecipano come invitati con diritto di parola le/i responsabili dell’INAS, del CAF, dell’ADICONSUM, dell’ISCOS, del SICET, dell’ANTEAS, la/il Presidente e la/il Coopresidente dell’ANOLF, la/il Presidente dell’Associazione “La Famiglia in Rete”.

I 27 componenti, di cui al punto “a”, includono un componente per ogni struttura UST che è stata oggetto di accorpamento e due componenti in rappresentanza delle Federazioni regionali di categoria di II affiliazione al fine di realizzare la piena rappresentanza di entrambe le federazioni comprese nella I affiliazione.

Articolo 50

La convocazione del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell’ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell’Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. La Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all’ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d’urgenza.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 51

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria, delegato a ciò dal Segretario Generale.

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI DELLA USR

CAPITOLO XII

Le Strutture sindacali regionali (vedi articoli 4 e 5 dello Statuto) Le Federazioni di Categoria

Articolo 52

Le Federazioni Regionali di Categoria che fanno parte della USR a norma dell’art. 4 dello Statuto sono:

  1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA)

  2. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA)

  3. Federazione italiana metalmeccanici (FIM)

  4. Federazione agro-alimentare (FAI)

  5. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP)

  6. Federazione dei lavoratori delle Reti (CISL RETI – I affiliazione);

    • Federazione dell’informazione, dello spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL – II affiliazione);

    • Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI – II affiliazione);

  7. Federazione scuola (CISL SCUOLA)

  8. Sindacato dei lavoratori Poste (SLP)

  9. Federazione Italiana Trasporti (FIT)

  1. Federazione Italiana Sindacati Terziario (FIST- I affiliazione);

    • Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT – II affiliazione);

    • Federazioni lavoratori somministrati autonomi ed atipici (FELSA – II affiliazione);

  2. Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST)

  3. Federazione università (CISL UNIVERSITÀ)

  4. Federazione della sicurezza (FNS)

  5. Federazione medici (CISL MEDICI)

  6. Federazione innovazione e ricerca (FIR)

  7. Federazione nazionale pensionati (FNP)

Articolo 53

Qualora le Federazioni regionali di categoria ritenessero in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di “articolazioni funzionali” non coincidenti con la Usr e le UST, dovranno comunque garantire, in corrispondenza delle stesse la disaggregazione categoriale della rappresentanza democratica, l’espressione della stessa negli organismi UST e USR, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi.

Nell’ambito delle previsioni dello Statuto Confederale, fanno parte dell’Unione Sindacale Regionale le organizzazioni a Statuto speciale che rappresentano in prevalenza lavoratori autonomi associati produttori diretti, che non occupano lavoratori dipendenti. Tali organizzazioni godono dell’autonomia statutaria necessaria per meglio rappresentare gli interessi professionali degli associati, ferma restando l’ispirazione, l’azione ai principi esposti nello Statuto Confederale nonché le normative riguardanti il tesseramento, l’elezione e il finanziamento democratico degli organi, le incompatibilità.

L’Unione Sindacale Regionale fa propri i patti associativi stabiliti dalla Confederazione con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità ed i princìpi della CISL.

Le singole Federazioni sindacali regionali di categoria e le singole UST debbono informare la Segreteria della USR di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e regolamento di attuazione e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

CAPITOLO XIII

Poteri e funzioni delle strutture

Articolo 54

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto confederale e, se non in contrasto, dagli statuti delle federazioni nazionali e delle Unioni Regionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

Articolo 55

Compete alle Federazioni territoriali:

  1. la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;

  1. la promozione, l’organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA;

  2. il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e dei delegati alla sicurezza d’impresa (RSL, RLST);

  3. l’individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;

  4. la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell’ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;

  5. la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell’Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle AST, ai Collettivi, ai Presidi, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Articolo 56

Compete alle Federazioni regionali:

  1. il coordinamento della attività politico-contrattuale dei sindacati territoriali con particolare riferimento a quella di rilevanza regionale;

  2. l’organizzazione, d’intesa con i sindacati territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell’ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l’integrazione degli interventi formativi categoriali e confederali;

  3. il sostegno ai sindacati territoriali per le politiche contrattuali, di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;

  4. la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell’ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;

  5. la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonchè delle politiche di settore nella regione; queste ultime col coordinamento della Unione regionale confederale;

  6. la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato secondo le modalità previste dall’art. 66 del presente Regolamento.

Articolo 57

Compete alle Unioni Sindacali Territoriali:

  1. la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;

  2. la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;

  3. l’esercizio, nell’ambito del coordinamento politico, della verifica sulla attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;

  4. la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;

  5. l’organizzazione e la gestione, in accordo con le USR, in rapporto con le categorie, gli Enti e le Associazioni collaterali alla Cisl, della erogazione dei servizi agli iscritti e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti che regolano l’attività del patronato;

  6. il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe, in materia di tesseramento e proselitismo;

  7. la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Articolo 58

Compete alle Unioni Sindacali Regionali:

    1. la rappresentanza della organizzazione nel rapporto di concertazione/ contrattazione con le istituzioni e le controparti datoriali sulle politiche regionali;

    2. la gestione, con il coinvolgimento delle categorie e delle UST, dell’iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali;

    3. la verifica, l’attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati;

    4. la promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di: informazione, comunicazione, studi e ricerche;

    5. la politica dei quadri e delle risorse umane, nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi in raccordo con le categorie regionali, le UST e i Dipartimenti confederali competenti;

    6. la scelta dei rappresentanti regionali dell’organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica della attività da essi svolta nell’interesse dei lavoratori e della organizzazione;

    7. la socializzazione delle esperienze e l’utilizzo delle sinergie dell’Organizzazione mediante l’azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell’attività del sindacato e della immagine della CISL;

    8. la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato;

    9. l’organizzazione, la gestione e il coordinamento, in rapporto con le UST, le Federazioni regionali di categoria, gli enti, le associazioni, le società collaterali alla CISL, di quanto previsto nel paragrafo “e” dell’art. 64. Le Federazioni regionali di categoria dovranno monitorare e, all’occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti delle dirigenti e dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all’esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri;

    10. promuovere, con il coinvolgimento delle UST e delle Federazioni di categoria regionali, nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, attraverso l’implementazione della erogazione di servizi; sanzionare eventuali comportamenti delle dirigenti e dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all’esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri.

CAPITOLO XIV

Le strutture territoriali

(vedi articoli 3, 5, 6 e 7, 30 dello Statuto)

Articolo 59

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all’ultimo comma dell’articolo 38 dello Statuto confederale, devono invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell’invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l’obbligo di adottare delibere.

Qualora l’oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto confederale e federale o da delibere degli organi orizzontali o federali competenti, l’organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni

Articolo 60

Il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale dei componenti del Consiglio Generale dell’Ust aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 50 % della media degli iscritti alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l’anno di effettuazione del Congresso.

Allorché la percentuale degli iscritti alla FNP risulti superiore al 50 % della media degli iscritti alla Cisl, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l’anno di effettuazione del Congresso, il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 20% del totale dei componenti del Consiglio Generale dell’Ust.

I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nei Consigli generali delle Ust saranno eletti, per il 50%, dai Comitati direttivi delle FNP e, per l’altro 50%, dai Congressi di Ust.

Qualora risultasse eletto nei Congressi delle Ust un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Articolo 61

Il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale dei componenti del Consiglio Generale regionale, aventi diritto al voto, di cui il 50% eletti dai Comitati direttivi della FNP, e l’altro 50% dai Congressi di Usr. Qualora risultasse eletto nei congressi Usr un numero inferiore al 50% la FNP avrà diritto a designare la quota mancante.

Art 62

Le Zone/USC così come definite dai Consigli Generali di UST non costituiscono istanza congressuale.

Al fine di garantire la funzionalità e il raccordo con le strutture nei luoghi di lavoro e il territorio si prevedono:

  • assemblea annuale delle/degli iscritte/i di zona;

  • assemblee delle/dei delegate/i di zona;

  • coordinamento territoriale di zona con la presenza di delegate/i delle Federazioni;

  • coordinatrice o coordinatore territoriale di zona nominati dalla Segreteria della Ust sentito il coordinamento.

CAPITOLO XV

Gli Enti e le Associazioni della Cisl

(vedi articoli 15, 19, 29 e 30 dello Statuto)

Articolo 63

Gli Enti e le Associazioni collaterali alla Cisl sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla Cisl e articolano le proprie strutture a livello nazionale, regionale e/o territoriale.

E’ previsto un coordinamento del sistema servizi a livello nazionale e regionale. Quando negli Statuti degli enti, delle associazioni e delle società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili ai vari livelli da parte della Cisl, la stessa deve essere effettuata dai Consigli Generali del livello di competenza.

Le/I Presidenti e/o le/i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello nazionale, possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello

corrispondente a due mandati congressuali.

Per gli altri livelli regionali e/o territoriali il limite massimo è di tre mandati.

I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto dall’art. 10 del presente Regolamento, con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che confederali.

Inoltre, gli incarichi di Presidenza e/o di responsabilità in enti, associazioni e società collaterali alla CISL sono incompatibili con analoghi incarichi in altri enti, associazioni e società.

Ai fini della previsione di cui all’art. 19 dello Statuto USR, il collegio dei sindaci non ha la competenza nei confronti di Enti ed Associazioni della Cisl per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

La Confederazione può disporre verifiche e controlli sull’andamento economico, gestionale e finanziario delle società di servizi, degli enti e delle associazioni promosse o costituite dalle strutture CISL.

Tali verifiche e controlli saranno affidati al Servizio Ispettivo confederale.

Per quanto riguarda le Società che operano in regime di convenzione con società direttamente promosse dalla Confederazione, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la Confederazione stessa conferisce alle Società da essa costituite e promosse.

La USR potrà costituire altri Enti o Istituti che, senza fini di lucro, abbiano per obiettivo la crescita culturale e sociale dei lavoratori; potrà, inoltre, costituire, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

PARTE V

NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO.

CAPITOLO XVI

Responsabilità e competenze

(vedi articoli 18, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39 dello Statuto)

Articolo 64

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della USR e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la “Anagrafe degli immobili” con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL. Di tali beni la USR disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all’uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla USR o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Cisl e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 65

Le organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, le strutture confederali e le Federazioni di categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi “professionali” derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali che rispondono, a norma dell’art.38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell’esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l’obbligo per l’assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

I dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture categoriali e orizzontali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

CAPITOLO XVII

Bilanci

(vedi articoli 15, 19, 33 e 37 dello Statuto)

Articolo 66

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell’Organizzazione, comprese le Federazioni di categoria di II affiliazione, in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

  • entro il 10 marzo dell’anno successivo dalle Federazioni Territoriali di I e II affiliazione alle UST e alle Federazioni Regionali di Categoria

  • entro il 20 marzo dell’anno successivo dalle Federazioni Regionali di I e II affiliazione alle USR e alle Federazioni Nazionali di Categoria

  • entro il 15 aprile dell’anno successivo dalle UST, USR e Federazioni Nazionali di Categoria di I e II affiliazione alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo.

Entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere alle USR il proprio bilancio consolidato.

Sarà cura delle USR e delle Federazioni Nazionali di Categoria trasmettere alla

Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

Ogni anno la Segreteria Confederale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Confederazione, che sottopone alla approvazione del Comitato Esecutivo, entro la data del 30 Aprile.

Le Strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione “on line” del bilancio. Analogamente dovranno provvedere le Federazioni Regionali di categoria e le UST.

PARTE VI: ATTIVITÀ ISPETTIVE

CAPITOLO XVIII

Ispezioni

(vedi articoli 37 dello Statuto)

Articolo 67

La Confederazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni categoriali e territoriali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria confederale nell’interesse delle organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria confederale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 47, 48 e 49 dello Statuto confederale.

Articolo 68

Nell’ambito della propria competenza territoriale, la USR può effettuare controlli o ispezioni per i fini e con le modalità previste dall’articolo precedente, in accordo con la Segreteria Confederale e, nei casi di ispezioni nei riguardi di strutture territoriali di categoria, dandone preventiva comunicazione alla UST ed alla Segreteria nazionale di categoria interessate.

PARTE VII:

ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

CAPITOLO XIX

Obblighi di adeguamento

(vedi articoli 42-43 dello Statuto)

Articolo 69

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli confederali dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall’approvazione del regolamento confederale o su esplicita richiesta della segreteria confederale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria confederale può avanzare richiesta al Collegio confederale dei probiviri, perché dichiari la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto confederale.

Articolo 70

La Federazione Nazionale Pensionati, ferma restando per la stessa l’inapplicabilità della disposizione dei commi 1 e 2 dell’art. 12 del presente Regolamento, potrà stabilire un più ampio e diverso limite di età, quale causa di cessazione dalle cariche di segreteria ai vari livelli, sempre che tale limite, per sua congruità, consenta l’effettivo esercizio delle stesse, sul piano politico ed operativo.

Articolo 71

Nei casi in cui le strutture, confederali e di federazione di categoria, fossero carenti di proprie norme regolamentari, sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.