Preambolo – Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche

PARTE I NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I Princìpi e finalità

Capitolo II Le Strutture sindacali regionali Capitolo III Diritti e doveri degli iscritti

PARTE II – NORME GENERALI SUGLI ORGANISMI DIRIGENTI E COLLEGIALI

Capitolo IV Gli Organismi della USR Capitolo V Il Collegio dei sindaci Revisori Capitolo VI Il Collegio dei probiviri Capitolo VII Incompatibilità

Capitolo VIII Rotazioni e limiti di età Capitolo IX Eleggibilità e cooptazioni

PARTE III I SERVIZI E GLI ENTI

Capitolo X Attività e responsabilità

PARTE IV GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XI Il commissariamento “ad acta” Capitolo XII La reggenza

Capitolo XIII Contribuzione e Tesseramento Capitolo XIV Il Patrimonio

PARTE V – MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE

Capitolo XV – Procedure per le modifiche statutarie Capitolo XVI – Regolamento di attuazione

Capitolo XVII – Adeguamenti statutari e norme transitorie

PARTE I – NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I Princìpi e finalità

Articolo 1

È costituita l’Unione Sindacale Regionale Cisl Sicilia, con sede in Palermo. Essa è un’articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), della quale segue i princìpi sanciti nello Statuto Confederale.

Articolo 2

L’Unione Sindacale Regionale quale articolazione della Confederazione si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l’appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi società e Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell’organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell’economia debbano permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell’ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici e una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono:

  • sul piano interno, mediante:

    1. la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;

    2. la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo dell’attività economica;

    3. l’attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell’interesse della collettività, di tutte le risorse del paese;

  • sul piano internazionale, mediante:

  1. la solidarietà internazionale dei sindacati dei lavoratori liberi e democratici;

  2. l’unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell’azione sindacale, nell’ambito del sistema democratico; afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione; intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l’assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.

Essa afferma che l’accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell’ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche del

lavoratore e della sua famiglia e la loro elevazione culturale e sociale, dall’entrata nel mondo del lavoro alla quiescenza, quale che sia la sua posizione contrattuale o pensionistica, e a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l’adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d’altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Articolo 3

L’Unione Sindacale Regionale esplica sul piano territoriale, per quanto le compete nell’ambito delle scelte confederali, le funzioni che l’articolo 3 dello Statuto Confederale assegna alla Confederazione.

In particolare provvede a:

  • fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;

  • contribuire all’implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell’ambiente;

  • rappresentare l’Organizzazione di fronte agli organismi centrali del pubblico potere;

  • esercitare l’azione di coordinamento e di collegamento regionale tra le Federazioni di Categoria e tra le Unioni Sindacali Territoriali;

  • promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l’edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;

  • esercitare l’azione di coordinamento e di collegamento tra le associazioni di categoria;

  • programmare e gestire l’attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;

  • promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell’Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;

  • designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;

  • assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nella azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;

  • promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore e il pensionato nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;

  • realizzare, in rapporto con le Ust e le Federazioni Regionali di Categoria, per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi ecc.);

  • promuovere, coordinare e controllare la attuazione ai vari livelli della

Organizzazione degli indirizzi confederali;

  • promuovere la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Confederazione;

  • regolare i rapporti tra organismi verticali e/o orizzontali e dirimerne i conflitti;

  • realizzare i necessari interventi:

sugli organismi regionali di categoria in caso di gravi violazioni statutarie e di mancato rispetto delle decisioni degli organismi regionali, di violazione delle norme contributive confederali;

sulle Unioni Sindacali Territoriali, per i motivi di cui sopra, nonché per promuoverne l’efficienza;

  • rappresentare le Federazioni regionali di categoria o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:

  • dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;

  • dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;

  • dinanzi alle istituzioni ed organizzazioni internazionali.

Le specifiche competenze degli organismi della Usr sono definite ai successivi articoli.

Capitolo II

Le Strutture Sindacali Regionali

(vedi articoli 52 e segg. del Regolamento)

Articolo 4

Fanno parte dell’Unione Sindacale Regionale le Federazioni regionali di categoria (FSR) i cui organismi nazionali aderiscono alla Cisl.

Le strutture territoriali delle Federazioni Nazionali di Categoria fanno parte delle Ust secondo i criteri stabiliti dagli statuti e dai regolamenti.

Le Federazioni di categoria sono quelle riportate nel Regolamento di attuazione.

La partecipazione alla vita democratica interna dell’organizzazione si realizza solo con l’adesione individuale.

Articolo 5

L’Unione Sindacale Regionale si articola in Unioni Sindacali Territoriali (UST), queste possono essere costituite su delibera del Consiglio Generale dell’Unione Sindacale Regionale, e ad esse debbono corrispondere i sindacati territoriali di categoria. Eventuali diversi assetti dei sindacati territoriali di categoria devono essere decisi di concerto tra le USR e le Federazioni sindacali regionali sentite le UST e le Federazioni territoriali di categoria interessate.

Sono organismi dell’Unione Sindacale territoriale (UST):

il Congresso di UST;

il Consiglio Generale di UST; il Comitato Esecutivo di UST; la Segreteria di UST;

il Collegio dei sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi di cui al comma 2 sono stabiliti dai rispettivi Statuti e Regolamenti delle Ust.

Alle Unioni Sindacali Territoriali compete la specificazione e la realizzazione della politica Sindacale, economica, salariale ed organizzativa della Confederazione e della USR, nell’ambito del territorio di propria competenza.

Le Unioni Sindacali Territoriali si articolano in Unioni Sindacali Zonali e Comunali e possono disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità.

Le Sezioni Zonali e Comunali non costituiscono istanza congressuale.

Articolo 6

L’USR per il territorio di propria competenza è titolare delle decisioni di politica Sindacale, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Confederazione, sulle materie di competenza primaria della Regione. È competente a coordinare l’azione organizzativa Sindacale a livello regionale delle Federazioni di categoria.

A tale scopo essa solleciterà il più ampio scambio di informazioni e il confronto tra le varie strutture verticali e favorirà il loro incontro attraverso periodiche riunioni settoriali, o comunque intercategoriali, al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione categoriale a livello regionale deve essere data preventiva informazione alla USR.

Alla stessa spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale a livello regionale.

Articolo 7

Le strutture orizzontali possono assumere, d’intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono garantire assistenza diretta laddove manchi l’apporto categoriale.

Gli organismi delle strutture orizzontali ai vari livelli inoltre possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

Per le azioni sindacali che riguardano le singole categorie di settore pubblico di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello regionale, deve essere obbligatoriamente sentito il preventivo parere della Segreteria regionale.

Capitolo III

Diritti e doveri degli iscritti

(vedi articoli 1-4 del Regolamento)

Articolo 8

L’iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida princìpi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d’iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente

Statuto, ad operare nell’attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all’attività sindacale.

Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare i contributi d’iscrizione al sindacato con le modalità e nell’ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

È prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II – NORME GENERALI

SUGLI ORGANISMI DIRIGENTI E COLLEGIALI

Capitolo IV

Gli Organismi della Usr

Articolo 9

Sono organismi della Unione Sindacale Regionale:

  1. il Congresso regionale

  2. il Consiglio Generale regionale

  3. il Comitato Esecutivo regionale

  4. la Segreteria regionale

  5. il Collegio dei sindaci

  6. il Collegio dei probiviri.

Il Congresso Regionale

(vedi articoli 36-38 del Regolamento)

Articolo 10

Il Congresso regionale è l’organismo massimo deliberante della USR.

È costituito per il 50% dai delegati eletti dai Congressi regionali delle Federazioni di categoria e per il restante 50% da Congressi delle Unioni Sindacali Territoriali della regione, nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal Regolamento congressuale fissato dalla USR.

Partecipano inoltre, con solo diritto di parola, in quanto non delegati, i membri del Consiglio regionale uscente e subentranti a qualsiasi titolo.

Esso è indetto dal Consiglio Regionale in via ordinaria ogni 4 anni in concomitanza al Congresso confederale.

Il congresso regionale:

  1. fissa l’indirizzo generale dell’Unione Sindacale Regionale in coerenza con gli indirizzi espressi dagli organismi confederali e si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria;

  2. elegge a scrutinio segreto i delegati al Congresso confederale;

  3. elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio regionale;

  4. approva lo Statuto della USR e le relative modifiche.

  5. elegge i membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;

  6. esamina ed approva le proposte di modifica dello Statuto della Usr, secondo le modalità previste dall’art. 38 del presente Statuto.

Partecipano al Congresso Regionale con propri delegati le Federazioni regionali di Categoria e le Unioni Sindacali Territoriali che sono in regola con il tesseramento.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della FNP

Articolo 11

L’ordine del giorno del Congresso regionale è fissato dal Consiglio regionale su proposta della Segreteria Regionale e deve essere noto almeno 1 mese prima della data di convocazione del Congresso.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

La periodicità dei Congressi delle Federazioni Regionali e delle loro organizzazioni territoriali è fissata dai rispettivi statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

  1. dal Consiglio regionale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;

  2. da 1/3 dei soci i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni Territoriali di categoria. Le UST sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Il Consiglio Generale Regionale

(vedi articoli 21, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 del Regolamento)

Articolo 12

Il Consiglio Generale è l’organismo deliberante della USR tra un congresso e l’altro.

Ha il compito di elaborare e definire le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse regionale, nel quadro delle politiche generali confederali e sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Esso si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte l’anno.

È normalmente convocato dall’Esecutivo su proposta della Segreteria, e straordinariamente a richiesta di un terzo dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Regionale.

Il Consiglio generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi, derivanti dalle cooptazioni previste dall’articolo 28 e dal comma terzo dell’articolo 13 dello Statuto USR, e quelli derivanti dall’applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati nei Consigli generali delle strutture confederali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Articolo 13

Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Segretario Generale e la Segreteria con votazioni separate ed a scrutinio segreto.

Il Consiglio regionale elegge inoltre i Presidenti Regionali degli Enti della CISL su proposta della Segreteria della USR, il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Nomina, su proposta della Segreteria regionale, sentito il Coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento stesso della USR, che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Al Consiglio Regionale spetta inoltre il compito:

  1. convocare il Congresso in sessione ordinaria in concomitanza al Congresso confederale, e il Congresso in sessione straordinaria;

  2. esaminare ed approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottoporrà al Congresso, nonché di approvare lo schema di Regolamento congressuale;

  3. emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto Regionale, in armonia con le disposizioni confederali, ed approvarne le modifiche con la procedura stabilita dall’articolo 41 del presente Statuto;

  4. eleggere i rappresentanti della USR in seno al Consiglio Generale Confederale;

  5. decidere i confini geografici delle Unioni Sindacali Territoriali, cui debbono corrispondere i sindacati territoriali di categoria. Le decisioni relative alla costituzione ed ai confini delle Ust devono essere assunte a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Eventuali diversi assetti dei Sindacati territoriali di categoria devono essere decisi di concerto tra la Usr e le Federazioni regionali di categoria sentite le Ust e le Federazioni territoriali interessate.

  6. il Consiglio Generale può dotarsi di un regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri cui quest’ultimo deve uniformarsi.

Articolo 14

Il Consiglio Generale prima di procedere alle votazioni per l’elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Il Comitato Esecutivo Regionale

(vedi articoli 14 49 51 del Regolamento)

Articolo 15

Il Comitato Esecutivo è l’organismo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo esplica le stesse funzioni che lo Statuto Confederale assegna all’Esecutivo Confederale:

  1. delibera le azioni sindacali generali a livello regionale e coordina le attività sindacali e organizzative di interesse regionale;

  2. decide sui conflitti tra Unioni, tra queste e le Federazioni in ambito regionale;

  3. approva il bilancio preventivo e consuntivo della Usr;

  4. convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale, fissandone l’ordine del giorno;

  5. approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza della Usr;

  6. ratifica i bilanci degli enti e delle Associazioni CISL, approva gli Statuti e la relazione morale degli enti e delle Associazioni medesime;

  7. esamina l’andamento economico-finanziario di Enti, Associazioni e Società collaterali alla Usr;

  8. emana il regolamento regionale per il trattamento economico e normativo degli operatori della Usr;

  9. decide il commissariamento “ad acta”nei confronti delle Ust, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 dello Statuto USR.

Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale della Usr.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste dallo Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 16

Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento donne.

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso.

La Segreteria Regionale

(vedi articoli 15, 20,23,40,42,43,44,49,50,51,54)

Articolo 17

La Segreteria Regionale:

  1. rappresenta la Unione Sindacale Regionale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, enti, associazioni ed organismi della regione;

  2. convoca il Comitato Esecutivo e ne esegue le decisioni; (c)assicura l’osservanza delle decisioni assunte dagli organismi regionali;

  1. predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Unione Sindacale Regionale;

  2. provvede agli adempimenti delegati dalla Confederazione;

  3. sovraintende al funzionamento degli uffici regionali;

  4. predispone la relazione per il Congresso dell’USR.

La Segreteria regionale è competente, ai sensi dell’art. 43 ultimo comma dello Statuto Confederale, a decidere l’invio di un reggente nei confronti delle Unioni Sindacali Territoriali, con le modalità e nei casi previsti dal successivo art 32 Statuto USR.

Essa è composta dal Segretario Generale e da segretari nel numero deciso dal Consiglio Generale Regionale, secondo le esigenze funzionali, eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno, in successive e separate votazioni.

La Segreteria Regionale risponde collegialmente di fronte agli organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della USR.

Articolo 18

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della USR. I Segretari Regionali lo coadiuvano ed hanno la responsabilità nel coordinamento dei settori di attività regionale.

La Segreteria interviene e compone ogni conflitto insorgente tra le strutture aderenti.

L’Amministrazione del patrimonio delle USR, e di ogni altra attività economica o finanziaria, comunque promossa o gestita nell’interesse delle USR, è attribuita alla responsabilità di un Segretario Regionale.

Capitolo V

Il Collegio dei Sindaci Revisori

(vedi articoli 48, 63 del Regolamento)

Articolo 19

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della USR e degli Enti CISL salvo una diversa composizione per gli stessi enti che consegua da disposizioni di legge o amministrative. Adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L’attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione stabilisce le incompatibilità.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Regionale con voto consultivo; tramite il suo Presidente riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo dell’Unione Regionale e degli Enti CISL.

Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il congresso, nomina il Presidente, scegliendo fra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titolo di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte degli organismi deliberanti di pari livello e degli enti e istituti controllati. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all’interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede all’integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Qualora la vacanza riguardi il presidente del Collegio dei sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti all’Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora a livello delle Federazioni territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria.

Capitolo VI

Il Collegio dei Probiviri

(vedi articoli 26-35 del Regolamento)

Articolo 20

Il Collegio Regionale dei Probiviri è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L’attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto confederale, dal relativo regolamento e dal presente Statuto.

Il Collegio Regionale dei probiviri è competente per tutti i casi che non riguardano il Segretario Generale della Usr, ed i conflitti interni alle singole categorie, in quanto sono riservati dallo Statuto Confederale al Collegio dei Probiviri Confederale ed ai Collegi dei Probiviri delle Federazioni Nazionali che decidono in unica e definitiva istanza.

Contro la deliberazione del Collegio Regionale decide in seconda, ultima e definitiva istanza il Collegio Confederale, il quale è competente a decidere anche in caso di inerzia del Collegio Regionale, secondo le procedure previste nel Regolamento Confederale.

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell’arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze, risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

In assenza di candidati non eletti i Consigli Generali provvedono alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio i Consigli generali hanno l’obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti all’Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa.

Durante tale periodo, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendo fra i componenti tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio Generale approva apposito regolamento di funzionamento a cui dovranno uniformarsi i Collegi.

I Probiviri non possono far parte di organismi deliberanti. È incompatibile la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro organismo.

Articolo 21

Il Collegio dei Probiviri emette:

  1. ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove;

  2. lodi decisori nel merito delle controversie. I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Il Presidente ha l’obbligo di notificarli alle parti e assumono immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui si riferiscono.

Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravvedano sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, possono assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell’ordinanza

Articolo 22

I Collegi dei probiviri sono competenti ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci. Nella decisione dei lodi, il Collegio dei probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L’eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

  • il richiamo scritto;

  • la deplorazione con diffida;

  • la sospensione da 3 a 12 mesi, con decadenza da eventuali cariche ricoperte;

  • la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte;

  • l’espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio confederale dei probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un’eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell’Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall’Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Articolo 23

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d’urgenza, sono, oltre alla Segreteria Confederale, la Segreteria dell’Unione Sindacale Regionale, le Segreterie delle Federazioni regionali di categoria e quelle per i rispettivi livelli di competenza, sentiti il sindacato territoriale e la Unione sindacale territoriale dove è avvenuta l’iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l’ha stabilita al cessare delle cause che l’hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dagli articoli 21, 22, 23 e 24 dello Statuto USR e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 24

Quando le Segreterie di categoria e/o confederali nell’ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri.

L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri competenti.

Capitolo VII Incompatibilità

(vedi articoli 5-11 del Regolamento)

Articolo 25

Per affermare l’assoluta autonomia della CISL, sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dall’art. 5 del regolamento di attuazione dello Statuto Usr.

Il Comitato Esecutivo confederale e i Comitati esecutivi delle USR, sentita la Segreteria confederale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale. La carica di Segretario Generale, comunque denominata (per es. coordinatore responsabile nei settori) delle strutture CISL ad ogni livello è incompatibile con le cariche o incarichi esterni, salvo i casi in cui è prevista proprio la rappresentanza in tale qualità.

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l’Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui al comma 1 lettere a, b e c dell’articolo 5 del regolamento di attuazione dello Statuto Usr, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo VIII

Rotazioni e limiti di età

(artt. 13, 70 del Reg. attuazione)

Articolo 26

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

a) di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti della USR, delle Ust, delle Federazioni di categoria Regionale e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e Confederale;

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli V e VI del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all’interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono dalle relative cariche.

Capitolo IX Eleggibilità e cooptazioni

(vedi articoli 11, 20, 21, 22 del Regolamento)

Articolo 27

I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive dell’Unione Sindacale Regionale e delle Unioni sindacali Territoriali alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni.

Le Unioni territoriali potranno stabilire, nei rispettivi Statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiori a quanto previsto nel precedente comma, per l’accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche. Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 28

I Consigli Generali, i Comitati direttivi e gli organismi similari comunque denominati della Unione Sindacale Regionale, delle Unioni Sindacali Territoriali, e delle Federazioni regionali di categoria hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello territoriale e regionale e la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE III – I SERVIZI E GLI ENTI

Capitolo X Attività e responsabilità

Articolo 29

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, la USR coordina le strutture polivalenti ed integrate di servizi che le UST costituiscono, sulla base degli indirizzi confederali.

Tali strutture attuano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie, degli Enti e delle Associazioni confederali, curando la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Con cadenza biennale potrà essere convocata la conferenza dei servizi, in attuazione della previsione dell’art. 39 dello Statuto Confederale.

Gli Enti, Associazioni e Società collaterali, attraverso le quali vengono erogati i servizi, redigono un proprio bilancio, che deve essere portato al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall’art. 15 del presente Statuto.

Articolo 30

Gli organismi regionali degli Enti sono tenuti periodicamente ad informare la Segreteria Regionale sull’attività svolta; spetta al Consiglio Generale della Usr nominare i presidenti regionali degli Enti nel numero e con le modalità previste dallo Statuto degli Enti stessi.

Spetta alla Segreteria regionale indicare i presidenti e/o amministrazioni di Società e/o Associazioni collaterali alla Usr.

I presidenti regionali degli Enti sono tenuti a fornire annualmente i bilanci sulla gestione al Comitato Esecutivo della Usr che, su proposta della Segreteria regionale, fissa gli indirizzi generali per l’azione da svolgere nel campo di attività degli Enti.

I responsabili regionali delle Società o Associazioni collaterali alla Usr sono tenuti, annualmente, a fornire i bilanci sulla gestione alla Segreteria Usr che relazionerà al Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 15 del presente Statuto.

PARTE IV – GESTIONI STRAORDINARIE FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XI

Il commissariamento “ad acta”

Articolo 31

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto, anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della USR può nominare, a maggioranza dei due terzi dei votanti, un commissario ad acta per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

Il Commissariamento “ad acta” può essere deciso da parte dell’Unione Sindacale Regionale nei confronti di una UST, previa acquisizione dell’obbligatorio parere favorevole della Segreteria Confederale, in conformità di quanto previsto dagli artt. 40, 41 e 42 dello Statuto Confederale.

Capitolo XII La reggenza

Articolo 32

Allorché un organismo di Unione sindacale territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sua sostituzione secondo le proprie procedure statutarie può chiedere alla Segreteria della USR di decidere che venga inviato un reggente che può essere estraneo all’organismo o anche alla categoria di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l’organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d’intesa con la USR.

Capitolo XIII

Contribuzione e Tesseramento

(vedi articoli 1-3 del Regolamento)

Articolo 33

Le entrate ordinarie della USR sono costituite dalla quota parte della contribuzione fissata dal Consiglio Generale Confederale a norma dello Statuto Confederale.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la stessa non sarà rivalutabile. I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Per tutte le strutture vi è l’obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Capitolo XIV Patrimonio

(vedi articoli 64-65 del Regolamento)

Articolo 34

Il patrimonio delle USR è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza regionale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 35

La USR risponde di fronte ai terzi e all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario Generale congiuntamente al Segretario Confederale che presiede al settore relativo all’amministrazione.

Articolo 36

Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto dell’adesione o della dipendenza dalla USR, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 37

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla USR a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali o dei loro associati costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza propria della Confederazione senza assunzione di corresponsabilità.

L’Unione Sindacale Regionale ha facoltà di verifica dei bilanci delle Unioni sindacali territoriali e delle Federazioni Regionali di Categoria.

PARTE V – MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE

Capitolo XV

Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 38

Le modifiche allo Statuto Regionale possono essere proposte in occasione del Congresso Regionale:

  1. dal Congresso dietro richiesta scritta da parte del 50% + 1 dei delegati;

  2. dal Consiglio Regionale dell’USR a maggioranza di 2/3;

  3. dalle Unioni Sindacali Territoriali e dalle Federazioni Regionali di Categoria su deliberazione dei propri organismi Direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Regionale dell’USR, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione Consiliare delegata con l’incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organismi delle Unioni Sindacali Territoriali e delle Federazioni regionali.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione almeno 45 giorni prima della data di effettuazione del congresso.

La Commissione, raccolte le proposte, le porta a conoscenza di tutte le strutture entro i 30 giorni che precedono la data di effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale – convocato almeno 15 giorni prima dell’effettuazione del Congresso – proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3.

Su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso Regionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Articolo 39

Il Congresso che delibera lo scioglimento dell’Associazione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i relativi poteri.

In Caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capitolo XVI Regolamento di attuazione

(vedi articoli 69 e 71 del Regolamento)

Articolo 40

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato dal Consiglio Generale della USR e disciplina le norme relative a:

  • iscrizione e tesseramento;

  • incompatibilità funzionali e decadenze;

  • designazione del rappresentate CISL;

  • validità delle sedute e votazioni;

  • dimissioni dagli organi;

  • modalità di svolgimento delle riunioni;

  • collegio dei Probiviri;

  • congresso della USR;

  • Consiglio Generale della USR;

  • Comitato Esecutivo della USR;

  • federazioni regionali di categoria;

  • poteri e funzioni delle strutture;

  • strutture territoriali;

  • enti e associazioni della CISL;

  • responsabilità e competenza;

  • bilanci;

  • ispezioni;

  • obblighi di adeguamento;

Tutte le strutture confederali territoriali e i sindacati di seconda affiliazione, devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

Articolo 41

Le modifiche al Regolamento di attuazione della USR vengono apportate dal Consiglio Generale Regionale, convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno, preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Capitolo XVII Adeguamenti statutari

(vedi articoli 69 71 del Regolamento)

Articolo 42

Le Federazioni regionali di categoria e le Unioni sindacali territoriali, nonché le Federazioni territoriali, dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e Regolamento di attuazione USR e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti e i propri Regolamenti di attuazione.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio regionale dei probiviri.

Articolo 43

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale.

Le norme in contrasto con quelle dello Statuto Confederale, e quelle non più previste dallo Statuto stesso, sono nulle.

Le strutture di territorio, le categorie, i militanti e i quadri della Cisl sono oggi presenti in ogni luogo di lavoro, in ogni comunità regionale o locale. Le sedi della Cisl sono frequentate dai soci che tramite la tessere hanno accesso gratuito ai servizi e alle convenzioni ma anche da tanti cittadini che si rivolgono al sindacato per essere tutelati nei loro diritti e aiutati come persone. Sono lavoratori dipendenti, pensionati, giovani, anziani, casalinghe, immigrati. Trovano accoglienza, assistenza, orientamento anche inquilini, consumatori, contribuenti, studenti che vogliono accedere all’impiego o adulti che vi tornano. Godono di uno spazio privilegiato di confronto, aggregazione, solidarietà senza barriere o esclusioni partitiche, religiose, culturali

La Cisl è un sindacato non dipendente da alcun potere politico, istituzionale, economico, ideologico, che tale intende rimanere e fa affidamento esclusivo sulle proprie risorse. La sua ragion d’essere prioritaria è la difesa e l’avanzamento del lavoro, come leva di promozione umana e civile: lavoro salvaguardato nella sua dignità, nelle sue condizioni salariali, normative, professionali; lavoro buono e duraturo, che sia per tutti veicolo di benessere e di cittadinanza.
Forte dell’idea che la dimensione sociale viene prima di quella politica ed è da questa autonoma, la Cisl si oppone ai tentativi di limitare l’associazione sindacale con vincoli legislativi o giuridici, affermando la libera negoziazione tra le parti e la effettiva esigibilità dei contratti collettivi firmati dalle confederazioni maggioritarie.

La Cisl è impegnata oggi in un grande cambiamento organizzativo per riavvicinare il sindacato ai posti di lavoro, più vicino alle esigenze dei lavoratori, attraverso una valorizzazione del ruolo di migliaia di delegati e rappresentanti sindacali di base. Per la Cisl rimane centrale l’attività di contrattazione nazionale e di secondo livello, la contrattazione sociale nei territori grazie alla partecipazione diretta dei lavoratori.
Un nuovo modello di sindacato responsabile, partecipativo, popolare che risponda alla sfida della competitività e dello sviluppo nell’era del mercato globale.

La Cisl è anche in prima fila nella cooperazione con i paesi emergenti e nella mobilitazione per la pace e la democrazia contro i regimi autoritari.

La Cisl è una palestra di democrazia, un luogo di produzione di idee ed esperienze, come testimoniano «Conquiste del lavoro» (il quotidiano sindacale unico al mondo, oggi anche nella versione digitale ), la web tv, i centri di studio e di ricerca, le periodiche attività formative che hanno a Firenze e nella sua scuola il loro fulcro.

Questo patrimonio è parte sostanziale della identità della Cisl, la chiarisce e la rafforza ogni giorno nell’interesse dei lavoratori e del paese.